Gli effetti dell'obbligo di "green pass" sui luoghi di lavoro

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Le indicazioni operative della Circolare Inps sul trattamento economico e giuridico dei lavoratori nei periodi di assenza ingiustificata o di sospensione

La Circolare Inps, pubblicata il 2 agosto e consultabile in calce, esordisce rendendo palese il suo scopo: quello di fornire «un quadro di sintesi delle disposizioni che hanno introdotto, sino al termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta [il "green pass"] per l'accesso ai luoghi di lavoro e [di chiarire] i relativi riflessi e gli effetti applicativi sul trattamento pensionistico, previdenziale e assistenziale per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato».

Il d.l. 127/2021, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale e con decorrenza dal 15 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, ha esteso l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde a tutti i lavoratori dipendenti sia del comparto pubblico, sia del settore privato, indipendentemente dalla natura e nazionalità del lavoratore.

Il legislatore ha previsto di considerare assenti ingiustificati i dipendenti pubblici o privati i quali, in quell'arco temporale, abbiano comunicato di non esserne in possesso o, al momento dell'accesso sul luogo di lavoro, qualora richiesto, ne siano risultati sprovvisti. Stato di assenza ingiustificata che sarebbe durato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2022); con l'esclusione di conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per i giorni di assenza ingiustificata, ma senza la dovuta retribuzione o qualsiasi altro emolumento o compenso, comunque denominato.

Per il personale delle PA il d.p.c.m. 12 ottobre 2021 ha chiarito che debba intendersi ricompresa qualsiasi componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, prevista per la giornata o le giornate di lavoro non prestate. Viene precisato che i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della corrispondente anzianità di servizio, non potendo essere consentita al dipendente sprovvisto della certificazione verde la permanenza, anche a fini diversi, all'interno della struttura, né l'adibizione dello stesso al lavoro agile, in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Con riferimento alle imprese del settore privato è stata prevista la possibilità per il datore di lavoro di sospendere il rapporto di lavoro, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato in sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino alla cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Fatte queste premesse di sintesi del quadro normativo di riferimento, la Circolare in esame illustra il risvolto applicativo della previsione dell'assenza ingiustificata o della sospensione per il mancato possesso o mancata esibizione del "green pass", precisando che la sospensione dell'obbligo di corresponsione della retribuzione, per le giornate di lavoro interessate dall'assenza o dalla sospensione del dipendente, ha determinato anche il venir meno in capo al datore di lavoro dell'obbligo di versamento dei relativi contributi (non avendo, il lavoratore assente ingiustificato, diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria). Pertanto, generandosi un vuoto contributivo, detto periodo non potrà essere utile a fini pensionistici e, in tal caso, il dipendente, per regolarizzare la copertura contributiva, potrà unicamente esercitare a proprie spese la facoltà di riscatto o di prosecuzione volontaria.

Qualora si siano verificate le circostanze legittimanti l'adozione del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro, oltre al venir meno dell'obbligo retributivo e contributivo, per tutta la durata di tale periodo, è sospesa, altresì, la fruizione di tutti gli istituti contrattuali, riconosciuti in costanza del rapporto di lavoro, ai quali consegue il diritto alla retribuzione, al versamento contributivo e alla copertura previdenziale di natura obbligatoria, quali ferie o permessi retribuiti. Per il periodo di assenza ingiustificata o sospensione, inoltre, i lavoratori non possono essere destinatari di prestazioni di integrazione salariale, posto che il verificarsi dell'assenza o sospensione è imputabile al comportamento del lavoratore.

Poiché il mancato possesso o la mancata esibizione del "green pass" non può essere considerata causa involontaria di sospensione del lavoro, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia non può essere applicata la disciplina che consente di prolungare il periodo di apprendistato, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro.

Laddove, con riguardo alla normativa sopra richiamata, alla durata e validità della certificazione verde, si verifichino ipotesi che giustifichino la ripetizione della retribuzione indebitamente pagata al lavoratore, il datore di lavoro avrà anche diritto a richiedere il rimborso della contribuzione versata.

Qualora si verifichino invece casi di annullamento o revoca dei provvedimenti di assenza ingiustificata o sospensione precedentemente adottati, con conseguente ripresa, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, oltre alla retribuzione e gli altri emolumenti, sarà tenuto al versamento, con effetto retroattivo, della contribuzione e degli altri oneri accessori.

Viene chiarito che il regime previdenziale conseguente all'assenza ingiustificata per il mancato possesso o mancata esibizione del "green card" debba essere distinto dalla disciplina relativa alle altre ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro previste dalle disposizioni normative e riferite alle specifiche categorie di lavoratori. Infatti, laddove possibile in forza dei presupposti di legge, sia il dipendente pubblico sia il lavoratore del settore privato hanno conservato la facoltà di fruire, per i giorni successivi a quello/i di assenza ingiustificata, degli istituti che consentono l'assenza con corresponsione della retribuzione, quali: la malattia, i permessi per visite mediche e in relazione alla l. 104/1992, il congedo maternità o parentale.

La Circolare precisa come anche i dipendenti del settore privato, inadempienti all'obbligo di cui alla normativa richiamata, possano beneficiare delle prestazioni previdenziali riconosciute ai lavoratori, aventi diritto alle tutele Inps, quali malattia, maternità, congedo parentale, permessi di cui alla l. 104/1992 e congedo straordinario per l'assistenza ai disabili. In tali ipotesi risultano infatti prevalenti la tutela della salute, maternità, del minore e la garanzia di assistenza ai soggetti in situazione di particolare bisogno, come costituzionalmente riconosciuti. Quando si verifichino tali circostanze, anche per i periodi di assenza o sospensione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia saranno riconosciuti i benefici, le relative indennità e la relativa contribuzione figurativa.

 a cura di Valentina Mereu

Legalilavoro Cagliari

09.09.22
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