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La Corte d’appello di Messina si pronuncia nuovamente sulla successione illegittima di contratti a termine e/o a "viaggio” nel lavoro marittimo. Ribadisce che la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato assume, nel peculiare settore del lavoro marittimo, i connotati della c.d. "CRL", ossia l’istituto di derivazione contrattuale che garantisce la continuità del rapporto di lavoro dei marittimi rendendola simile a quella del rapporto a tempo indeterminato civilistico.
Per la Corte messinese il primo giudice «nel riconoscere la natura a tempo indeterminato del rapporto fra le parti, ha inteso garantire al lavoratore l’assunzione a tempo indeterminato con le caratteristiche che essa assume nell’ambito del lavoro marittimo, ossia con garanzia della continuità del rapporto di lavoro» (CRL). Osserva poi che nel regime di continuità «si realizza un rapporto lavorativo di natura stabile che dura non soltanto durante i periodi di imbarco, ma anche durante i periodi di tempo che il marittimo trascorre a terra, con conseguente maturazione del diritto alle ferie ed ai riposi».
A latere della motivazione in punto di diritto, la Corte non manca di redarguire la difesa datoriale per la sovrabbondanza dei propri atti difensivi e nella specie per le «fluviali note di trattazione scritta».
a cura di Legalilavoro Messina
(App. Messina 18 marzo 2022)
Parole chiave: Contratti di lavoro e diritti , Contratto collettivo , lavoro marittimo
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