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Con la circolare del 19 febbraio 2025, n. 44, l’Inps ha definito i criteri generali per individuare la disciplina previdenziale dei creatori di contenuti su piattaforme digitali.
Da tempo si attendeva un provvedimento che chiarisse i vari aspetti di una attività lavorativa dai caratteri di novità e in continua evoluzione. Innanzitutto, la Circolare definisce il suo ambito applicativo individuando gli attori della creator economy, prendendo in considerazione, in particolare, i risultati dei lavori della XI commissione della Camera dei deputati e del tavolo tecnico Agcom.
Evidenzia i profili sovrapponibili ai creators, come influencer e pro-gamer, distinguendo le caratteristiche che rilevano ai fini di una diversa qualificazione del rapporto di lavoro ai fini del trattamento previdenziale, anche in relazione all'istituzione del nuovo codice Ateco 73.11.03.
Riepiloga e distingue sia la natura e le modalità di remunerazione dell’attività (ad esempio: inserimento di pubblicità, sponsorizzazioni o monetizzazione diretta), sia i potenziali rapporti tri-(o addirittura quadri-)laterali tra i soggetti coinvolti (brand, media agency, talent agency, content creator). Questo passaggio è fondamentale in quanto è proprio l'estrinsecazione del rapporto tra i vari soggetti (creators, brand ed intermediari) a determinare le modalità di inquadramento e gli obblighi contributivi.
Nel merito, la circolare presenta tre scenari.
La prima, in cui l’attività è condotta in forma d’impresa, quindi con prevalenza degli elementi organizzativi su quelli personali (es. vendita di video, gestione banner pubblicitari) e con gli operatori che rientrano nella gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali. Gli ulteriori redditi vengono tuttavia ricondotti alla categoria del lavoro autonomo.
La seconda, in cui l’attività rientra nei redditi di lavoro autonomo abituale o occasionale (senza vincoli organizzativi prevalenti), e sorge l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.
La terza, quando l’attività svolta è riconducibile a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, e trova applicazione l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto. In particolare, viene sottolineato come le attività di digital marketing rientrino in questa categoria, mentre le semplici attività di endorsement ne rimangono escluse.
In conclusione, le indicazioni fornite dall’Inps mirano a ridurre incertezze operative per creators, brand, talent agency e media agency. Non sarà una sfida facile, data la liquidità del mercato digitale, ma è un ottimo primo passo.
a cura di Nino Matafù
Legalilavoro Messina
(Circolare Inps 19 febbraio 2025)
Parole chiave: Contratti di lavoro e diritti , Inps , lavoro autonomo , Previdenza , Previdenza e assistenza , Professionalità e mansioni , Qualificazione del contratto , Retribuzioni , sport