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Il Tribunale di Milano ha accertato che la lavoratrice, illegittimamente licenziata, aveva prestato la propria attività in favore di tutte le quattro società convenute. Dopo un articolato percorso argomentativo, è stato infatti ritenuto che le suddette società costituissero un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
La giudice ha in particolare valorizzato la circostanza che la lavoratrice abbia prestato l'attività in favore di più soggetti, e che la prestazione lavorativa fosse gestita direttamente da ciascuna delle società, senza l'intervento o l’interlocuzione del datore di lavoro che aveva formalmente stipulato il contratto di lavoro. Ne deriva l'imputazione del rapporto di lavoro a un centro unico di cui fanno parte tutte le società coinvolte.
Nell’accertamento della fattispecie di codatorialità è stato dato valore alle circostanze che la ricorrente avesse tenuto contatti diretti con i soggetti terzi con cui le società si relazionavano e che si fosse occupata della selezione di personale delle medesime società.
L’assenza di un intento fraudolento non è invece stata considerata rilevante, avendo da tempo la giurisprudenza ritenuto configurabile un’impresa unitaria a prescindere dal carattere simulatorio del frazionamento dell’attività, e valorizzando la sostanziale unica organizzazione di impresa intesa come centro decisionale.
Sono stati infine valutati come elementi di rilevanza secondaria la diversità dell’oggetto sociale e la distinzione delle sedi.
a cura di Giulia Moroni
Legalilavoro Milano
(Trib. Milano 8 gennaio 2025 - Dott.ssa Moglia)
Parole chiave: Contratti di lavoro e diritti , Esternalizzazioni e appalti , Licenziamenti