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In una precedente sentenza era stata riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro del giornalista.
Al momento del reinserimento la società gli aveva offerto l'inquadramento come collaboratore fisso e non come redattore, nonostante quest'ultima qualifica gli era già stata riconosciuta convenzionalmente e a fini economici.
A seguito dell'esercizio dell'eccezione di inadempimento il giornalista era stato licenziato per inadempimento.
La Cassazione conferma la sentenza d'appello che aveva annullato il licenziamento per per insussistenza del fatto materiale e ordinato la reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.
Ricorda la Cassazione che «il cardine della legittimità dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum, alla stregua della quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico, è la valutazione, avuto riguardo alle circostanze concrete, che il rifiuto non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio». Sono ipotesi di inadempimento all'ordine di reintegrazione (e perciò legittimi presupposti dell'eccezione di inadempimento) «la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale disposta unilateralmente» o il trasferimento in altra sede «in assenza di ragioni obiettive che sorreggano detto provvedimento».
Conclude la Cassazione che «deve ritenersi che il rifiuto del giornalista a riprendere servizio con qualifica di collaboratore anziché di redattore (come in precedenza riconosciutogli in via convenzionale) e con una retribuzione decurtata di circa l'85% [...] non possa essere qualificato come caratterizzato da mala fede o abusivo, ma debba essere considerato, piuttosto, espressione del diritto alla riammissione in servizio alle condizioni contrattuali spettanti e acquisite, e non gravemente penalizzanti dal punto di vista economico».
a cura di Legalilavoro Messina
Parole chiave: Contratti di lavoro e diritti , Giornalisti , Licenziamenti , Previdenza e assistenza , Professionalità e mansioni