Perentorio il termine entro cui presentare le liste per le elezioni delle RSU

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Le liste dei candidati vanno presentate entro quindici giorni dall'indizione delle elezioni così come previsto dal Testo Unico sulla rappresentanza

Con ordinanza emessa in sede di reclamo e resa nota lo scorso 7 novembre, il Tribunale di Venezia ha integralmente riformato il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. precedentemente adottato dal giudice del lavoro che aveva annullato le elezioni delle RSU tenutesi all’interno dello stabilimento veneziano della San Benedetto Spa.

Il Tribunale ha integralmente accolto la tesi patrocinata dalle organizzazioni sindacali vincitrici della tornata elettorale, assistite anche dalla sede padovana di Legalilavoro. Viene perciò affermata la natura perentoria dei termini di presentazione delle liste elettorali previsti dall’art. 1, sezione terza, del Testo Unico della rappresentanza del 2014.

Il giudice del lavoro ne aveva affermato il carattere non perentorio sia in ragione della mancata espressa previsione in tal senso nella lettera della norma del Testo Unico, sia per la asserita sussistenza di un principio di favor partecipationis volta ad evitare l’esclusione di liste ascrivibile a motivi di carattere formalistico.

Di contro a tale argomenti il Tribunale evidenzia, da un lato, come il solo fatto che il termine di presentazione non sia indicato espressamente come perentorio non è di per sé rivelatore di una precisa volontà dei sottoscrittori del Testo Unico in tale senso. A sostegno il Tribunale indica quanto previsto all’art. 20, sezione terza, del Testo Unico ove è definito come perentorio il termine per l’adozione del provvedimento da parte della Commissione e non invece quello per la presentazione del relativo ricorso. Se si utilizzasse come criterio interpretativo quello della espressa previsione della perentorietà, le conseguenze sarebbero del tutto irragionevoli.

Nello stesso senso, afferma sempre il Tribunale di Venezia, il favor partecipationis non può essere richiamato al fine di far venir meno la certezza dei rapporti giuridici con conseguente disparità di trattamento fra i partecipanti alla tornata elettorale.

Le liste dei candidati alle elezioni di RSU devono essere presentate, quindi, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla loro indizione.

Qualora si verifichi la previsione di cui all’art. 4, lettera b), sezione terza, relativa alle organizzazioni sindacali non firmatarie del Testo Unico o del c.c.n.l. applicabile, vanno presentate entro il suddetto termine anche le sottoscrizioni del 5% dei lavoratori che sostengono le liste; a nulla rileva infatti che le verifiche da parte della commissione elettorale possano avvenire anche successivamente. Anche su quest'ultimo punto la diversa affermazione del Giudice del lavoro viene censurata, con rigetto della domanda cautelare di annullamento delle elezioni proposta dalla organizzazione sindacale che aveva inviato tali sottoscrizioni a sostegno solo oramai decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla indizione delle elezioni.


a cura di Cosimo Cisternino

Legalilavoro Padova

(Trib. Venezia 7 novembre 2022)

24.11.22
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