Aggiornamenti
L’ultima "legge di stabilità" ha introdotto nuove misure di contrasto all’utilizzo abusivo dei tirocini extra-curriculari per impedire il diffuso malcostume consistente nell’impiego di “stagisti”, mal retribuiti e privi delle tutele dei dipendenti,
per soddisfare esigenze stabili dell’impresa e al di fuori di una reale finalità formativa (art. 1, commi 720-726, l. 30 dicembre 2021, n. 234).
La normativa impegna il Governo e le Regioni a definire nuove linee guida da applicare ai suddetti tirocini extra-curriculari: quelli, cioè, che si svolgono al di fuori di un percorso di studi ufficiale.
Le disposizioni indicano già alcuni criteri volti a impedirne un utilizzo distorto.
In particolare, la nuova disciplina dovrà prevedere:
- una limitazione della possibilità di attivare tirocini (con l'eccezione di quelli che riguardino soggetti con difficoltà di inclusione sociale);
- la individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio, tra cui il necessario riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, l'individuazione di limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni dell'impresa;
- la definizione di livelli essenziali della formazione;
- la definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto.
In attesa che tali linee guida vengano definite, l’Ispettorato ha già avuto modo di precisare che talune disposizioni della legge sono già immediatamente operative, quali quella che impone la corresponsione di una congrua indennità (sanzionata anche dal comma 722) e quella secondo cui il tirocinio «non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente» (comma 723) (si vedano la Nota INL 21 marzo 2022 n. 530 e la Nota INL 11 luglio 2022 n. 1451).
In tutti i casi in cui vengano violati i limiti per il ricorso alla figura contrattuale del tirocinio, il lavoratore potrà agire per l’accertamento di un normale rapporto di lavoro subordinato, con tutti i diritti che ne derivano quanto al trattamento economico e normativo.
In tutti i casi di rapporti di lavoro che si caratterizzano per la presenza di una finalità formativa (come anche l’apprendistato) occorre quindi valutare con attenzione se tale finalità formativa, oltre che essere dichiarata nel contratto, sia anche realmente esistente, ricordando che essa può essere esclusa, tra l’altro:
- per il fatto che il lavoratore era già in possesso della professionalità che avrebbe dovuto essere conseguita attraverso il piano formativo (Cass. 1° luglio 1998, n. 6432; Cass. 4 ottobre 2004, n. 19846; Trib, Padova 15 aprile 2005, n. 315, in materia di contratto di formazione e lavoro; Trib. Roma 4 giugno 2020, n. 2934, in materia di apprendistato);
- per il fatto che il percorso formativo delineato nel “progetto” non sia funzionale all’acquisizione di particolari competenze funzionali (Trib. Milano 15 maggio 2014, n. 1554, in materia di apprendistato);
- per il fatto che l’allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive (Cass. 25 gennaio 2006, n. 1380; Trib. Milano 16 novembre 2017, n. 3011, in materia di stage).
a cura di Gionata Cavallini
Legalilavoro Milano
Parole chiave: Contratti di lavoro e diritti , formazione , Qualificazione del contratto , Retribuzioni , Retribuzioni