Aggiornamenti
Il Tribunale di Catania ha dichiarato l’illegittimità della previsione dell’art. 13 del contratto integrativo mobilità scolastica del 6 marzo 2019, confermando l’innovativo contenuto dell'ordinanza cautelare del 22 febbraio 2021. Posizione che si discosta da quanto in precedenza sostenuto dalla Cassazione.
Il giudice ha disapplicato il suddetto Contratto collettivo nella parte in cui riconosce l’operatività delle precedenze negli spostamenti interprovinciali (c.d. fase III della mobilità, di cui all'art. 33, l. 104/1992, e art. 601, d.lgs. 297/1994), solo al docente che sia genitore (o equiparato) o coniuge di persona in condizione di handicap grave (secondo la graduazione ivi regolata). Il Contratto non riconosce invece le precedenze in favore dei docenti che siano altri referenti unici di soggetti e affini affetti da handicap grave: categorie cui viene riconosciuto il diritto di precedenza esclusivamente nei trasferimenti all’interno del comune o della provincia (fasi I e II della mobilità) ovvero in sede di assegnazione annuale provvisoria.
Il Tribunale catanese ha invece disposto il diritto assoluto di precedenza applicandolo, quindi, al trasferimento interprovinciale anche alla docente referente unica della suocera disabile, riconoscendo che le limitazioni contrattualmente previste per i trasferimenti interprovinciali introducono una regolazione della precedenza differente, ingiusta e discriminatoria, tra i soggetti richiamati dall’art. 33, co. 5, l. 104/1992, a seconda del grado di parentela e affinità.
Tutto ciò a fronte di una disciplina legislativa espressamente richiamata anche dall’art. 601 , d.lgs 297/1994, il quale, nel riconoscere tutela alla persona disabile, non prevede tali differenziazioni ed anzi equipara le predette categorie.
Il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza di esigenze ricollegabili al buon andamento della pubblica amministrazione che potessero giustificare una “disapplicazione”, sia pur parziale, delle tutele previste dall’artt. 33: è infatti pur sempre l’amministrazione che mette a disposizione della procedura di mobilità i posti da assegnare, che sono pertanto liberi e disponibili.
Non sarebbe dunque dirimente la circostanza che l’art. 33 subordini il diritto al trasferimento alla condizione che questo sia possibile e che tale diritto non sia assoluto ma condizionato. Proprio nei casi in cui viene indetta la procedura di mobilità e vengono messe a disposizione determinate sedi, tale valutazione risulta infatti già positivamente esitata dall’amministrazione, che ritiene “possibile” la copertura per mobilità di determinati posti.
contributo a cura di Gianmarco Berenato
Legalilavoro Messina
(Trib. Catania 11 febbraio 2022)
Parole chiave: Contratto collettivo , disabilità , Inabilità , Lavoro e salute , Lavoro e vita privata , Lavoro pubblico , persone e dignità