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Il Tribunale di Roma si pronuncia su una questione interpretativa del divieto di licenziamento per motivi economici e organizzativi introdotto dai decreti varati per far fronte all’emergenza Covid (è l’art. 46 d.l. 34/2020, poi prorogato da successivi provvedimenti normativi).
La discussione sull’interpretazione di tale disciplina si è subito sviluppata in modo vivace e ha riguardato, tra l’altro, il tema del campo di applicazione del divieto e delle figure di lavoratori tutelati.
In particolare, si è discusso anche dell’estensione del divieto ai dirigenti: applicazione espressamente stabilita dalla norma per i licenziamenti collettivi, ma incerta per il licenziamento individuale (poiché la legge fa riferimento al recesso per giustificato motivo di cui all’art. 3 della legge 604/1966, norma che non è direttamente applicabile alla dirigenza).
Già alcuni commentatori avevano sostenuto la necessità di una interpretazione estensiva della disciplina (tra cui F. Scarpelli di Legalilavoro, in un commento al decreto pubblicato in Riv. It. Dir. Lav., 2020): tale interpretazione è stata sancita ora dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 febbraio 2021.
Per il Giudice, Dott. Conte, sul dato formale del decreto deve prevalere una lettura coerente alle finalità della disciplina, che sono quelle (valide anche per i dirigenti) di evitare che le conseguenze dell’emergenza pandemica si traducano nella soppressione generalizzata di posti di lavoro. In secondo luogo l’esclusione del dirigente dal blocco dei licenziamenti individuali creerebbe una disparità di trattamento rispetto al caso dei licenziamenti collettivi, ciò che giustifica una interpretazione estensiva del testo.
Il licenziamento è stato quindi dichiarato nullo per contrarietà a norma imperativa, con diritto del dirigente alla reintegrazione nel posto di lavoro come stabilito dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
La decisione del Tribunale romano è molto importante non solo per l’affermazione di principio, ma anche per le ricadute pratiche sulla posizione di quei dirigenti che in questi mesi sono destinatari di iniziative tesi ad allontanarli: l’interpretazione estensiva del blocco, ora validata da una prima decisione, consentirà a tali dirigenti di resistere più efficacemente a tali pressioni (o, in alternativa, di giocare l’eventuale trattativa su un piano di maggiore forza contrattuale).
(Trib. Roma 26 febbraio 2021)
Parole chiave: Coronavirus , Dirigenti , Licenziamenti