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Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la responsabilità solidale della società committente ex art. 26 del d.lgs. 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) in relazione all’infortunio sul lavoro subito da un dipendente di un’impresa facente parte di un consorzio, al quale erano stati affidati in appalto lavori di carpenteria navale.
Il ricorrente, assistito da Legalilavoro Padova, nell’effettuare il taglio di una staffa di metallo con il flessibile non aveva potuto evitare il ribalzo indietro dello strumento, che lo aveva colpito sulla fronte procurandogli una ferita lacero contusa.
I dispositivi di protezione personale fornitigli dalla datrice di lavoro (casco e occhiali protettivi), lasciando scoperta una parte del volto, non erano risultati sufficienti ad evitare l’impatto dell’attrezzo con la fronte.
La datrice di lavoro aveva contestando l’abnormità della manovra effettuata dal lavoratore in quanto la staffa era in realtà una strada cavi a parete che il ricorrente avrebbe dovuto staccare e tagliare a terra con la troncatrice, invecce di agire direttamente in verticale con il flessibile. Tuttavia mancava di provare di aver impartito specifiche direttive e istruzioni in merito all’operazione di taglio, così come di aver vigilato sulla sua corretta esecuzione.
Secondo Legalilavoro la responsabilità per il danno subito dal lavoratore, oltre che in capo alla datrice di lavoro e al consorzio, doveva gravare anche in capo alla società committente, per non aver sorvegliato sull’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare i rischi per la sicurezza durante l’utilizzo delle attrezzature da lavoro, in particolare degli strumenti da taglio.
Il succitato art. 26 riconosce infatti al committente un ruolo autonomo, non formale, ma sostanziale ed incisivo, di garanzia e controllo sull’adempimento di quanto previsto dalla normativa antinfortunistica.
Il committente eccepiva la mancanza di rischi di interferenza tra le attività proprie e quelle appaltate, tali da comportare un suo obbligo di intervento; rilevava, anzi, come il rischio connesso alle operazioni effettuate dalla società consorziata fosse da considerare “rischio specifico”, in ordine al quale la stessa disposizione di legge invocata dal lavoratore esclude la responsabilità solidale del committente.
Il Giudice, condividendo la tesi di Legalilavoro, ha fatto propria l’interpretazione dell’art. 26 secondo la quale l’esclusione della responsabilità del committente è prevista non per le precauzioni generiche da adottarsi negli ambienti di lavoro al fine di evitare il verificarsi di incidenti, ma con esclusivo riguardo a quelle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine. In altri termini, a tutte quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale normalmente assente per chi opera in settori diversi (in questi termini già Cass. civ. 12228/2015 e Cass. pen. 1511/2013).
Ritiene il Tribunale che nel caso in esame la mancata adozione di misure precauzionali da parte della ditta appaltatrice in relazione alle operazioni di taglio delle strade cavi non atteneva ad un rischio specifico. Sia perché esso era immediatamente percepibile, senza la necessità di particolari indagini o conoscenze tecniche settoriali, sia perché riguardava un’attività, quella di carpenteria, svolta anche dalla committente, le cui caratteristiche dovevano esserle perfettamente note.
(Trib. Venezia 30 dicembre 2020)
Parole chiave: Assicurazioni , Esternalizzazioni e appalti , Infortuni , Lavoro e salute , responsabilità solidale , risarcimento danni