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Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 6082719 ha accolto la domanda di una assistita di Legalilavoro che denunziava, tra l’altro, l’illegittimo ricorso all’istituto del distacco.
Il Tribunale così motiva la sua decisione: «il distacco del lavoratore è disciplinato dall’art 30 del d.lgs. 276/03: l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il distacco di cui è causa, [è stato] provato dalle note [...] nonché dai testi escussi. [Un] teste ha riferito che l’istante aveva lavorato presso [la società convenuta]. [Un secondo] teste [...] ha riferito che l’istante si era occupata di attività amministrative che riguardavano esclusivamente la convenuta, allocata in una stanza con soli dipendenti [della convenuta] ed aveva in uso mail [della Società]».
Il Tribunale conclude che «lo svolgimento della prestazione lavorativa per la convenuta è provata. Il distacco di cui è causa è consistito in una mera messa a disposizione di personale [...] in carenza del benchè minimo interesse del distaccante che, rimasto contumace, non ha dedotto né provato lo stesso [...]».
In conseguenza della illegittimità del distacco il giudice dichiara la sussistenza di una illecita interposizione di manodopera, ovvero della «fornitura di lavoro temporaneo al di fuori dei limiti di cui al D.Lgs. 276/03, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo alla convenuta, nel medesimo livello contrattuale posseduto».
(Trib. Napoli 2 ottobre 2019)
Parole chiave: Esternalizzazioni e appalti
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