Rilevanza della indennità di navigazione ai fini della retribuzione durante le ferie annuali

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Il diritto europeo richiede al giudice di valutare se la retribuzione percepita durante le ferie corrisponda a quella normalmente riconosciuta al dipendente

La Cassazione censura la decisione della Corte d'appello di Messina per non aver valutato se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il «periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE» (direttiva dedicata ad alcuni aspetti relativi all'orario di lavoro che, per l'appunto, all'art. 7 si occupa di "ferie annuali").

Sebbene la disciplina sulle ferie della suddetta direttiva si riveli in definitiva assai scarna, la Cassazione richiama la ben più ricca e significativa giurisprudenza della Corte di giustiza UE sul punto, dalla quale ricava una "nozione europea" di retribuzione ai fini del calcolo dello stipendio dovuto al lavoratore durante il periodo di ferie.

In sostanza, la Corte UE si premura di sottolineare come sia necessario che l'entità della retrubuzione corrisposta nel corso delle ferie sia "paragonabile" a quella ordinaria, in quanto una diminuzione della stessa potrebbe «dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie». Preoccupazione fatta propria dalla Suprema Corte, che cassa e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, imponendo a quest'ultima sia di valutare il "rapporto di funzionalità" tra gli elementi della retribuzione e le mansioni svolte dal dipendente, sia di verificare se la retrubuzione corrisposta in costanza di ferie sia corrispondente a quella richiesta "con carattere imperativo e incondizionato" dalla Direttiva.

Dinanzi alla necessità di interpretare il diritto interno conformemente con quello europeo, sembra allora perdere di rilevanza il fatto che le parti sociali abbiano inteso attribuire alla indennità di navigazione una natura non retributiva attraverso il contratto collettivo («le indennità non sono considerate componenti della retribuzione ad alcun effetto»), in quanto «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell’ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (Corte di Giustizia 15 settembre 2011 C-155/10, Williams e al.).


(Cassazione 17 maggio 2019 n. 13472)


23.05.19
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