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Con sentenza favorevole al lavoratore difeso da Legalilavoro, il Tribunale di Roma riconosce un importante principio di diritto che discende dalla formulazione dell'attuale art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Ritiene il giudice che, a seguito della modifica all'art. 18 da parte della c.d. legge Monti-Fornero (L. 92/2012), il diritto di far valere le differenze retributive non si prescrive nel corso del rapporto di lavoro perché «l'illegittimità del licenziamento non è più sanzionata in ogni caso con la reintegrazione [...] non potendo pertanto più dirsi operante una piena stabilità reale [...] la prescrizione non decorre in pendenza del rapporto di lavoro».
La prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro, perciò, comincia a decorrere soltanto al termine del rapporto; questo perché durante l'esecuzione del contratto il lavoratore che voglia far valere i propri diritti non è protetto dalla garanzia della tutela reale contro il licenziamento (e può perciò avere fondati timori nell'agire contro il proprio datore di lavoro).
Nel caso in esame il datore di lavoro è stato condannato a pagare le maggiorazioni per il lavoro notturno non riconosciute ai lavoratori a tempo parziale (ma corrisposte soltanto ai lavoratori a tempo pieno).
(Trib. Roma 24 gennaio 2019)
Parole chiave: Contratti di lavoro e diritti , Licenziamenti , Prescrizione e decadenza
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