Licenziamento in regime di Jobs Act e reintegrazione

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In caso di contumacia della parte datoriale il fatto materiale è insussistente e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione

La Corte d'appello di Milano conferma che la nuova disciplina del licenziamento in regime di contratto a tutele crescenti (inserita nell'ordinamento con il c.d. Jobs Act) non modifica la regola generale secondo cui spetta al datore di lavoro provare in giudizio tutti gli elementi che costituiscono i presupposti della legittimità del licenziamento.

In tema di licenziamento disciplinare, perciò, il lavoratore avrà diritto ad essere reintegrato in caso di contumacia del datore di lavoro. Questo in quanto la Società, proprio per la mancata costituzione in giudizio, non è stata in grado di soddisfare nemmeno in parte l'onere probatorio previsto dall'art. 5. l. 604/1966 secondo cui «l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro». 

(C.App. Milano 10 gennaio 2019)

Parole chiave: Licenziamenti , Onere della prova

21.01.19
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