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Sebbene non ritenga pienamente provato l'intento ritorsivo, il Tribunale di Cagliari rileva l'illegittimità del licenziamento per giusta causa. La sanzione era stata comminata a un delegato sindacale, difeso da Legalilavoro, che a dire dell'Associazione datrice di lavoro si era macchiato di una condotta idonea a compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, rendendo dichiarazioni per mezzo di stampa fortemente lesive dell'immagine aziendale.
Il diritto di critica è riconosciuto a tutti i lavoratori ma diviene particolarmente significativo per i rappresentanti sindacali, stante il ruolo connaturatamente contrapposto a quello datoriale. Nella specifica controversia le critiche mosse dal delegato sindacale nei confronti dell'Associazione erano giustificate dal ripetuto e significativo ritardo nel pagamento degli stipendi; così come dalla reazione datoriale in occasione dello sciopero della fame a cui si era sottoposto il lavoratore per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti delle difficoltà dei dipendenti dell'Associazione dinanzi al mancato pagamento tempestivo degli stipendi.
Il giudice accerta che il diritto di critica era stato esercitato nel rispetto della "continenza sostanziale" («corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva») e della "continenza formale" («misura nell'esposizione dei fatti»)
Con l'ordinanza emessa al termine del procedimento il giudice, rilevando l'insussistenza del fatto contestato per assenza di antigiuridicità della condotta, condanna l'Associazione a reintegrare il lavoratore e a pagare l'indennità risarcitoria nella misura massima.
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