Licenziamento collettivo e difetto di rappresentanza del direttore generale

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Quando il direttore generale che gestisce la fase procedurale con i sindacati non ha la rappresentanza legale il licenziamento è inefficace i il lavoratore deve essere reintegrato

 Il Tribunale di Palmi, nella recente pronuncia del 13 dicembre 2018, stabilisce che il difetto di rappresentanza legale della società del soggetto che conduce la procedura di informazione e consultazione prevista dalla l. 223/91 comporta l'inefficacia della procedura medesima. Difetto che si ripercuote sull'atto di recesso nei confronti del lavoratore il quale ha diritto di essere reintegrato.

Il lavoratore ricorrente, difeso da Legalilavoro, ha ottenuto una pronuncia favorevole proprio sulla base del difetto di rappresentanza del direttore generale il quale, secondo lo statuto della Società, avrebbe dovuto agire e perfezionare l'accordo raggiunto con la controparte sindacale chiedendo all'amministratore delegato di controfirmare lo stesso. In assenza della sottoscrizione da parte dell'AD la procedura e l'accordo collettivo finale sono da considerarsi inefficaci. Vizio che contagia anche il provvedimento licenziamento, con la conseguenza che l'atto è annullabile e il lavoratore espulso ha diritto alla reintegrazione (e al riconoscimento di un indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto non superiore alle dodici mensilità) 

02.01.19
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