Occorre reintegrare nella medesima posizione e postazione

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In caso di reintegra il lavoratore ha sempre diritto all’assegnazione alla medesima sede di lavoro

A conclusione di un procedimento di urgenza patrocinato da Legalilavoro, il Tribunale di Firenze ha sancito che il lavoratore, nel caso di reintegra a seguito di ordine giudiziale, ha sempre diritto ad essere riassegnato al medesimo posto di lavoro che occupava al momento della cessazione del rapporto, dovendo considerarsi illegittima la pretesa del datore di ripristinare il rapporto stesso in altra sede lavorativa.
Più in particolare, il Giudice fiorentino ha affermato che l’ordine giudiziale di reintegra (e più in generale ogni pronunzia con cui si disponga il ripristino ex tunc di un rapporto non più esistente) può ritenersi correttamente adempiuto solo nel caso in cui il lavoratore sia reinserito “esattamente” nel posto di lavoro che egli occupava al momento della cessazione del rapporto, mentre solo successivamente, all’eventuale ricorrere dei presupposti legali e contrattuali legittimanti un trasferimento o un mutamento mansioni, l’azienda potrà eventualmente variarne le funzioni o la sede di lavoro.

Trib. Firenze Sez. Lavoro – ordinanza 2063/2018 del 14.3.2018

11.04.18
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