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Il Tribunale di Milano decide in favore dei lavoratori ricorrenti, ceduti da una importante multinazionale dell'informatica e difesi da Legalilavoro. A seguito di un'articolata e convincente motivazione, perciò, il giudice riconosce l'illegittimità della cessione dei contratti di lavoro e dichiara la continuità giuridica del rapporto di lavoro con la società cedente.
Ad avviso dell'organo giudicante, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo e della Corte di Cassazione, perchè la cessione di ramo d'azienda sia legittima devono essere presenti contemporaneamente due elementi: l'autonomia funzionale del ramo e la pre-esistenza rispetto alla cessione. La prova dei due elementi grava sul datore di lavoro che cede il preteso ramo d’azienda e soltanto nel caso in cui egli riesca a dimostrarne la sussistenza potrà essere applicata la disciplina prevista all’art. 2112 del codice civile. Disciplina che è da ritenersi una eccezione della regola generale che impone il consenso del singolo dipendente alla cessione del contratto individuale di lavoro, come stabilito dall'art. 1406 c.c.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano è interessante rilevare come il giudice non abbia condiviso la ricostruzione della società cedente, secondo la quale le peculiarità del settore produttivo (nella specie il settore informatico) avrebbero consentito di adottare una nozione di autonomia funzionele più ampia (e meno rigorosa).
La pronuncia stabilisce invece come oggetto della cessione siano stati meri segmenti di attività aziendale, strutturalmente non idonei a svolgere un’attività autonoma sul mercato dei servizi per l’utenza finale.
Parole chiave: Esternalizzazioni e appalti
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