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In un caso seguito da Legalilavoro Milano, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di un datore di lavoro per la malattia professionale da Legionella pneumophila contratta da un lavoratore addetto al magazzino di un centro logistico, accertando la violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. e del d.lgs. 81/2008. Il dipendente aveva sviluppato una grave polmonite da Legionella nel 2021, poi riconosciuta dall’INAIL come malattia professionale.
Le indagini dell’azienda sanitaria, smentendo un precedente controllo affidato a un soggetto privato, avevano rilevato la presenza del batterio in vari punti dell’impianto idrico-sanitario del deposito, in particolare nei servizi igienici e negli spogliatoi del personale. Una relazione tecnica aveva inoltre evidenziato la mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie previste nel registro aziendale di sicurezza.
La decisione richiama il principio secondo cui l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure di sicurezza “tecnologicamente fattibili”, anche oltre gli obblighi espressamente previsti da norme specifiche, e ha altresì affermato che una volta provato dal lavoratore il danno e il nesso causale, spetta al datore di lavoro dimostrare di avere adempiuto integralmente all’obbligo di sicurezza e di avere posto in essere tutte le cautele necessarie a prevenire il rischio. Applicando detti principi al caso, il Tribunale ha ritenuto più attendibili gli accertamenti eseguiti dall’ATS rispetto a quello compiuto dal soggetto privato, collegando l’infezione all’ambiente di lavoro “in termini di più probabile che non”.
La mancata manutenzione ordinaria dell’impianto idrico-sanitario è stata considerata un inadempimento dell’obbligo datoriale di tutela, anche alla luce delle linee guida Stato-Regioni del 7 maggio 2015 che impongono specifici adempimenti di prevenzione del rischio Legionella.
La sentenza ha inoltre ribadito che:
Con tale decisione il Tribunale di Milano offre un importante contributo interpretativo in tema di malattie professionali da agenti biologici e conferma la centralità dell’art. 2087 c.c. quale norma di chiusura del sistema di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
a cura di Paolo M. Angelone
(Trib. Milano 16 ottobre 2025)
Parole chiave: Inabilità , Inail , Lavoro e salute , Malattie professionali , Previdenza e assistenza , sicurezza