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Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato sul caso di una lavoratrice interinale inviata in missione, per lo svolgimento delle stesse mansioni, presso il medesimo utilizzatore per un periodo superiore a quattro anni. Tale attività era stata resa dapprima in forza di un contratto di somministrazione a termine e poi mediante un contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Il giudice ha ritenuto entrambi i contratti illegittimi.
Le società convenute, senza fornire elementi idonei a dimostrare la temporaneità del fabbisogno di personale dell’utilizzatore, si sono limitate a rivendicare la legittimità formale dei contratti e la compatibilità dello staff leasing con la normativa europea.
Com’è noto, sull’applicabilità dei principi della dir. 2008/104/CE anche allo staff leasing (secondo l’interpretazione resa da Corte giust. UE 14 ottobre 2020 C-681/18 e Corte giust. UE 17 marzo 2022 C-232/20) pende un rinvio pregiudiziale innanzi alla stessa Corte.
Il Tribunale di Milano, tuttavia, ha ritenuto di poter risolvere il caso e di non dovere attendere l'esito della decisione in sede europea; si è perciò uniformato all’orientamento giurisprudenziale di merito già consolidatosi prima della presentazione del quesito. Ha così confermato il principio secondo cui il carattere della temporaneità costituisce un requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale, anche quando svolto attraverso lo staff leasing.
Con dispositivo del 22 ottobre 2025 il giudice ha dichiarato l’illegittimità di entrambi i contratti di somministrazione, sia a termine sia a tempo indeterminato, in forza dei quali la lavoratrice era stata impiegata presso l’impresa utilizzatrice; dunque, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con quest’ultima, ne ha disposto la riammissione in servizio e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR.
In attesa delle motivazioni, va rilevato come la Commissione UE, già nel giugno scorso, abbia espresso una posizione favorevole all’estensione dei principi ribaditi nelle citate sentenze della Corte UE anche allo staff leasing, al fine di evitare che il lavoro tramite agenzia interinale presso la medesima impresa utilizzatrice possa assumere carattere permanente. L’obiettivo ultimo della direttiva, infatti, è quello di facilitare l’accesso dei lavoratori somministrati a un impiego stabile presso l’impresa utilizzatrice; ne deriva che le missioni devono essere per loro natura temporanee.
La normativa italiana in materia di somministrazione, inclusa quella a tempo indeterminato, consente tuttavia di eludere tale principio quando il lavoratore venga destinato, tramite una o più missioni successive, alla stessa impresa utilizzatrice per un periodo superiore a quello che può ragionevolmente ritenersi temporaneo.
Sul punto si è espressa anche un’altra recente sentenza sempre del Tribunale di Milano, pubblicata il 26 maggio 2025, relativa a un lavoratore inviato in missione per quasi tre anni, prima con contratto di somministrazione a termine e poi con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, presso il medesimo utilizzatore per lo svolgimento della stessa mansione.
Premesso che, qualora la necessità di personale dell’impresa utilizzatrice sia a tempo indeterminato, non vi è ragione di ricorrere alla somministrazione, e rilevato che neppure lo staff leasing elimina il rischio di precarizzazione, nella decisione del maggio scorso il giudice ha concluso che «sussiste quindi, anche nel caso di staff leasing, l’esigenza di applicare i medesimi vincoli formali e temporali in relazione alle singole missioni della somministrazione a tempo determinato, determinandosi diversamente una violazione della Direttiva n. 104/2008 la quale intende evitare che l’impiego in somministrazione, anziché rappresentare una situazione provvisoria e funzionale ad una futura stabilizzazione, possa invece divenire una «situazione permanente».
a cura di Sara Patergnani e Cosimo Damiano Cisternino
(Trib. Milano 22 ottobre 2025)
Parole chiave: diritto UE , Esternalizzazioni e appalti , lavoro atipico , somministrazione