Discriminato il lavoratore disabile

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La mancata adozione di accomodamenti ragionevoli configura un'ipotesi di discriminazione indiretta

Il Tribunale di Bari, con la sentenza del 15 settembre 2025 consultabile in calce, ha riaffermato con forza i principi di tutela contro la discriminazione sul lavoro fondata sulla disabilità, condannando un'azienda per non aver adottato i "ragionevoli accomodamenti" necessari a proteggere un dipendente affetto da una grave patologia cardiaca. La pronuncia offre un'analisi dettagliata della nozione di disabilità, della discriminazione indiretta e del particolare regime dell'onere della prova nei giudizi antidiscriminatori.

Il caso ha avuto origine dal ricorso di un operatore ecologico assistito da Legalilavoro Bari, addetto alla raccolta differenziata, che, a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute e di diversi interventi chirurgici al cuore, aveva richiesto una riduzione del carico di lavoro. Nonostante ciò, il datore di lavoro non solo non aveva modificato le sue mansioni, ma le aveva aggravate, assegnandogli ulteriori zone di raccolta e estendendo l'orario di lavoro.

Il lavoratore ha quindi agito in giudizio, lamentando una discriminazione ai sensi del d.lgs. 216/2003 per la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli.

Il Tribunale di Bari ha accolto integralmente il ricorso del lavoratore, accertando la condotta discriminatoria dell'azienda. Ha ordinato alla società di cessare tale condotta, di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute e ha condannato la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale evidenziando la sua funzione non solo compensativa, ma anche "effettiva, proporzionale e dissuasiva", in linea con i principi espressi dalla dir. 2000/78/CE e con l'interpretazione fornita da Cass. Ss.Uu. 20819/2021.

Un punto centrale della sentenza è la qualificazione dello stato di salute del lavoratore come condizione di "disabilità". Il Tribunale ha chiarito che tale nozione va interpretata in senso ampio, in conformità con il diritto europeo. Rileva la presenza di una menomazione fisica, mentale o psichica duratura (di cui non è necessario il riconoscimento formale) che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Una volta accertata la condizione di disabilità, scatta per il datore di lavoro l'obbligo, previsto dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. 216/2003, di adottare accomodamenti ragionevoli.

Il Tribunale ha qualificato la condotta datoriale come discriminazione indiretta, fattispecie individuata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 216/2003, che ricorre quando «una disposizione, un criterio, una prassi o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone».

Nel caso esaminato, la prassi "neutra" consisteva nell'applicare a tutti gli operatori ecologici i medesimi standard lavorativi, senza distinzioni. Tuttavia, questa applicazione indifferenziata ha prodotto un effetto pregiudizievole per il lavoratore disabile, costringendolo a svolgere compiti incompatibili con le sue limitazioni fisiche e in contrasto con le prescrizioni mediche.

La sentenza sottolinea il principio fondamentale, consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli integra di per sé una forma di discriminazione indiretta, in quanto espone il lavoratore disabile a un trattamento deteriore rispetto ai colleghi.

La decisione del Tribunale di Bari si sofferma ampiamente sul regime probatorio speciale previsto nelle cause di discriminazione chiarendo che non si tratta di una piena inversione dell'onere della prova, ma di un'agevolazione probatoria per il lavoratore che lamenta la discriminazione e dunque «non è certo sufficiente per il datore semplicemente allegare e provare che non fossero presenti in azienda posti disponibili in cui ricollocare il lavoratore, come si trattasse di un ordinario repêchage».


a cura di Silvana Natola

Legalilavoro Bari

(Trib. Bari 15 settembre 2025)

07.10.25
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