Licenziamento per motivo illecito e onere della prova

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La Corte dichiara la nullità del licenziamento per motivo illecito ritenendo raggiunta la prova per mezzo di ragionamenti presuntivi

La Corte d’appello di Messina dà ragione alla lavoratrice, difesa da Legalilavoro Messina, confermando la nullità del licenziamento ritorsivo già dichiarata in primo grado.

Il datore di lavoro ha reclamato il provvedimento per non avere il primo giudice ammesso la prova per testi sul contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dalla lavoratrice e ritenute compiacenti. L'obiettivo dell'azienda era infatti quello di dimostrare una giusta causa di licenziamento e perciò escludere la ritorsione quale motivo illecito, unico e determinante, del recesso.

Ciononostante, la Corte d’Appello conferma la decisione del Tribunale sulla base del principio, pacifico in giurisprudenza, per cui la prova della ritorsività, una volta che venga meno la giusta causa, può essere raggiunta anche attraverso ragionamenti presuntivi. La Corte infatti ribadisce come sia pacifico che gravi sul lavoratore l'onere della prova del fatto che il licenziamento sia fondato su motivo illecito ritorsivo, esclusivo e determinante; ma nel contempo sottolinea come la giurisprudenza abbia ripetutamente chiarito «che il giudice del merito può valorizzare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale e sulla base di questi concludere che l'iniziativa non trovi altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia».

La Corte ha concluso come l'atteggiamento della lavoratrice, la quale aveva serenamente ammesso in principio «di non riuscire ad essere precisa al minuto», era inequivocamente teso a consentire la ricostruzione della verità oggettiva.

Inoltre, i giudici hanno criticato la scelta incoerente del datore di adottare provvedimenti contro la lavoratrice per la sua imprecisione, ma non contro le altre testi che avevano indicato con la medesima approssimazione una simile ricostruzione in fatto.


a cura di Nino Matafù

Legalilavoro Messina

(A. Messina 4 ottobre 2023)

21.11.23
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