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Con il patrocinio di Legalilavoro Padova, tre dipendenti dell’Università di Padova (assegnati a mansioni tecniche o amministrative) hanno finalmente visto riconosciuto dalla Corte di Cassazione il loro diritto a percepire l’indennità di perequazione di cui all'art. 1, l. 200/1974 e art. 31, d.p.r. 761/1979 (l'ordinanza è consultabile in calce).
Si tratta di indennità prevista per il personale universitario non medico che, in quanto assegnato a istituti di assistenza e cura (cliniche, istituti universitari di ricerca e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università), è volta ad equiparare il relativo trattamento economico a quello del personale non medico che nello stesso luogo di lavoro svolge le medesime mansioni. Analogo diritto è previsto in favore del personale medico docente assegnato ai medesimi istituti.
L’annosa vicenda, cominciata nel lontano 2008, aveva visto negare tale diritto sia in primo grado sia in appello; i giudici di merito avevano infatti ritenuto fosse necessario provare che le mansioni assegnate fossero strumentali all’attività di assistenza e cura.
Accogliendo la tesi da sempre sostenuta dai lavoratori, la Cassazione con la recentissima ordinanza ribadisce il proprio orientamento secondo il quale è l’assegnazione a mansioni presso gli istituti di ricerca l’unico requisito richiesto per l’ottenimento della indennità perequativa.
Così come recita il principio di diritto enucleato nell’ordinanza «il giudice adito per il riconoscimento dell’indennità prevista in favore del personale universitario non medico in servizio presso le strutture sanitarie indicate dagli artt. 1 della legge n. 200 del 1974 e 31 del dpr n. 761 del 1979 (c.d. indennità De Maria), è tenuto a verificare se i soggetti richiedenti svolgano effettivamente detto servizio presso le menzionate strutture sanitarie; una volta accertato ciò diviene irrilevante appurare se le loro mansioni abbiano contenuto assistenziale e se siano caratterizzate da un imprescindibile raccordo con l’attività medica, così da essere di supporto ad essa, poiché tali mansioni, pur non essendo strettamente sanitarie o di cura e, quindi, assistenziali in senso tradizionale, vanno considerate comunque, funzionali alla detta attività».
a cura di Cosimo Damiano Cisternino
Legalilavoro Padova
(Cass. 16858/2023)
Parole chiave: indennità supplementare , Professionalità e mansioni , Retribuzioni , sanità