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In particolare la Circolare chiarisce che «il personale che, presentandosi all'ingresso, dichiarasse di non avere con sé il green-pass o, comunque, ne risultasse privo, non potrà accedere sul luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino all'intervenuta esibizione della certificazione verde. La situazione di assenza ingiustificata perdurerà, quindi, sino a quando l'interessato non sarà in grado di esibire il green pass (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021); in tale periodo al lavoratore non sarà erogata alcuna forma di retribuzione, compenso o emolumento (compresi i sussidi), ma non incorrerà in responsabilità disciplinari (né, tantomeno, penali) e conserverà il “rapporto di lavoro"».
Attenzione però ad accedere al luogo di lavoro eludendo i controlli! La Circolare sottolinea che il militare «il personale che accede in caserma pur sapendo di non essere titolare di green-pass, né della apposita certificazione medica di esonero incorre nella sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500 [e, inoltre] risponde disciplinarmente per inosservanza dei doveri relativi alla correttezza e alla collaborazione con l'amministrazione di appartenenza, di cui all'art. 712 d.P.R. 90/2010 (TUOM), e al senso di responsabilità, di cui all'art. 717 d.P.R. 90/2010 (TUOM)».
Qui sotto è possibile scaricare la Circolare dell'11 ottobre 2021
Parole chiave: carabinieri , Lavoro e salute , Lavoro e vita privata , Licenziamenti , potere disciplinare , sanità