Gestione separata Inps e decorrenza della prescrizione del debito contributivo

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Quando comincia a decorrere la prescrizione del debito contributivo? Sul tema torna una recente sentenza dei Tribunale di Cagliari avente ad oggetto la "gestione separata" Inps

La presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla questione posta ha alimentato un consistente contenzioso teso a stabilire, come nel caso sotto riportato, se l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale debba essere individuato in quello della scadenza del termine per il versamento del contributo ovvero nel diverso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il professionista, difeso da Legalilavoro di Cagliari, ha proposto opposizione avverso avviso di addebito con cui l'Inps richiedeva il versamento dei contributi "i.v.s." (invalidità, vecchiaia, superstiti), dovuti per l'iscrizione alla gestione separata e relativi all'anno 2012.

L'opponente ha contestato la legittimità della pretesa creditoria, deducendo la sua intervenuta prescrizione. Il primo atto interruttivo sarebbe stato infatti tardivamente compiuto dall'Istituto previdenziale, mediante la notifica dell’avviso di addebito, dovendo la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale essere fatta risalire al giorno della data di scadenza del termine previsto per il saldo dei contributi dovuti in relazione all’anno precedente (art. 3, l. 335/1995).

L'Inps, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo di aver tempestivamente interrotto il termine prescrizionale di cinque anni; termine decorrente a suo avviso dalla data di presentazione da parte dell'opponente della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2012. Secondo l'Istituto prima di tale adempimento non sarebbe stato possibile conoscere i redditi del ricorrente e stabilirne il conseguente onere contributivo; stante, peraltro, la dolosa omissione nella compilazione del "quadro RR" del modulo dichiarativo (art. 2935 c.c.).

Il giudice del lavoro di Cagliari ha respinto la tesi dell'Istituto previdenziale; tesi peraltro supportata sia da pronunce di merito (A. Cagliari 13 settembre 2017) sia da sentenze della Cassazione (Cass. 20 aprile 2016 n. 783). Il giudice ha invece dichiarato l'estinzione del credito contributivo in quanto prescritto, accogliendo il motivo formulato dall'opponente e conformandosi ai più recenti pronunciamenti della Suprema Corte ( Cass. 31 ottobre 2018 n. 27950, Cass. 18 luglio 2019 n. 19403, Cass. 30 giugno 2020 n. 13049).

Secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice (e da Legalilavoro) deve affermarsi che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata Inps decorre dal momento in cui scadono i termini per il versamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.

Tale lettura si basa sull'argomento che la dichiarazione in questione, quale mera esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Sul punto, la Suprema Corte precisa che «in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017 n. 13463) e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55, r.d.l. 1827/1935). Vale perciò la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». L’obbligo contributivo, legato alla produzione dei redditi, sorge, dunque, indipendentemente dal momento della dichiarazione dei redditi ovvero da quello di un eventuale accertamento tributario, pertanto, tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l’accertamento tributario, in assenza di dichiarazione, si può determinare una difficoltà di mero fatto circa la conoscibilità della situazione reddituale del contribuente e del relativo onere contributivo e non una “impossibilità giuridica” che impedisca all'Ente di far valere il diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c. Allo stesso modo, nessun impedimento giuridico all'esercizio di tale diritto può derivare dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata.

La difficoltà dell’Ente creditore di conoscere il momento d'insorgenza dell'onere contributivo non è elemento sufficiente ad integrare nemmeno la sospensione del termine prescrizionale, le cui ipotesi sono tassativamente previste dall’art. 2941 c.c.. In forza di tale disposizione l’ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento non rilevano, eccetto qualora siano causate da occultamento doloso.

La mancata compilazione del "quadro RR" della dichiarazione dei redditi non può, tuttavia, essere considerata “occultamento doloso”, ma costituisce semmai un mero comportamento omissivo del contribuente, inidoneo a sospendere il termine prescrizionale. Infatti, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale potrebbe rilevare, ai fini della sospensione, soltanto qualora sussistesse un obbligo di informare (Cass. 29 gennaio 2010 n. 2030) e l’omissione fosse intenzionalmente diretta ad impedire l’accertamento del debito, tanto da rendere la condotta “ingannatrice e fraudolenta” (Cass. 5 dicembre 2005 n. 26355).

Quindi, l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c. ricorre unicamente quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito; vale a dire, quando il volontario occultamento costituisca un impedimento insormontabile con i normali controlli e con il normale esercizio dei poteri accertativi di cui l'Ente previdenziale dispone. La suddetta circostanza è smentita nel caso di specie dal momento che, proprio per effetto dei controlli effettuati, l’Inps ha potuto accertare in via amministrativa i presupposti di fatto generatori dell’obbligazione contributiva contestata dall'opponente.

Il giudice ha perciò accolto l'opposizione, dichiarando estinto per prescrizione il credito contributivo. L'Inps non ha infatti dimostrato l'esistenza di atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione, che aveva cominciato a decorrere alla data di scadenza del termine per il versamento del saldo dei contributi dovuti.

Conforme a tale orientamento è la sentenza emessa, sempre dal Tribunale di Cagliari, ancor più di recente, in favore di una professionista assistita ancora da Legalilavoro.

Le due pronunce sono consultabili e scaricabili qui sotto.

 

(Trib. Cagliari 10 settembre 2020)

(Trib. Cagliari 21 settembre 2020)

25.01.21
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