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Nella recente pronuncia che può essere consultata in calce, il Tribunale di Messina riconosce al giornalista ricorrente, difeso da Legalilavoro, il diritto alla retribuzione anche nella fase del rapporto di lavoro in cui il lavoratore non era iscritto all'albo dei giornalisti. Se, da un lato, la mancata iscrizione rende il contratto di lavoro nullo, dall'altra il giornalista ha diritto a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato: l'art 2126 c.c., infatti, dispone che «la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione».
Il Tribunale coglie l'occasione per confermare che in tema di lavoro giornalistico occorre utilizzare la nozione "attenuata" della subordinazione, stante la creatività e l'autonomia che caratterizzano tale rapporto lavorativo.
Parole chiave: Contratti di lavoro e diritti , Giornalisti , lavoro autonomo , Retribuzioni
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