Aggiornamenti
Nel "pacchetto quota 100" sono inseriti anche altri provvedimenti che incidono sulla disciplina previdenziale, come quello sulla «facoltà di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione».
L'art. 20 del D.L. 4/2019 introduce una nuova opportunità per riscattare i "buchi" nella propria storia contributiva.
In particolare, coloro che non abbiano maturato alcuna anzianità contributiva a tutto il 1995, possono riscattare periodi antecedenti al 29 gennaio 2019 «compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo» accredditati presso l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per lavoratori dipendenti, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la c.d. "gestione separata".
Vi è da rilevare che nel settore privato gli oneri connessi al riscatto possono essere sostenuti dal datore di lavoro attraverso la destinazione a tale fine dei premi di produzione.
La corresponsione dell'onere per il riscatto può essere rateizzato sino a un massimo di 60 mensilità.
Il provvedimento è stato introdotto in via sperimentale per un solo triennio (2019-2012) e può essere chiesto un periodo massimo di riscatto di cinque anni.
Stante la complessità della verifica dei presupposti, dei costi, delle conseguenze sul piano previdenziale, della predisposizione della procedura, il consiglio per il lavoratore è quello di rivolgersi a professionisti esperti quali: patronati, uffici sindacali, consulenti del lavoro, avvocati.
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Parole chiave: Previdenza , Retribuzioni
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