Giusta causa unica ipotesi che giustifica l’interruzione della somministrazione

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Solo la sussistenza di giusta causa giustifica l’interruzione del rapporto di somministrazione e la mancata applicazione della clausola sociale nella successione di appalti

Le "clausole sociali" di ispirazione comunitaria sono finalizzate a promuovere stabilità occupazionale e condizioni di lavoro dignitose e l’istituto è previsto nel nostro ordinamento dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di settore.

La facoltà della stazione appaltante/società utilizzatrice di chiedere la sostituzione del personale somministrato non può essere esercitata in modo arbitrario, ma deve trovare fondamento nella sussistenza di una giusta causa di recesso che sola può giustificare la mancata applicazione della clausola sociale posta a garanzia della continuità occupazionale.

Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Messina nel procedimento istaurato da un lavoratore somministrato difeso da Legalilavoro contro la decisione datoriale di estrometterlo a seguito di due contestazioni disciplinari con conseguente applicazione di sanzioni conservative. Per il Tribunale messinese gli addebiti rivolti al lavoratore sono stati sanzionati con misure conservative ex art 52, comma 5 del Ccnl Agenzie di somministrazione lavoro e non con la sanzione espulsiva. Ne consegue che l’esercizio disciplinare datoriale non è idoneo a far venir meno il vincolo fiduciario e perciò il lavoratore deve continuare ad essere avviato al lavoro presso la società utilizzatrice.

(Trib. Messina, sez. lav., 14 ottobre 2017)

25.10.17
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