Sospesa la prescrizione dei crediti anche quando si applica l'art. 18 Stat.lav. "post Fornero"

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La Cassazione ha stabilito che, dopo la riforma Fornero sui licenziamenti nel 2012, il termine di prescrizione dei crediti dei lavoratori non può decorrere nel corso del rapporto di lavoro

Con un'importantissima decisione (consultabile in calce) la Corte di Cassazione ha stabilito che, dopo l'entrata in vigore della legge Fornero, anche nelle imprese con più di quindici dipendenti la prescrizione quinquennale (ex art. 2948 c. 4 c.c.) non possa più decorrere durante il rapporto di lavoro.

Prima della riforma del 2012, la giurisprudenza aveva ritenuto che con l'entrata in vigore dell'originario art. 18 dello Statuto dei lavoratori il rapporto di lavoro fosse assistito da "stabilità" al pari del rapporto di pubblico impiego e che quindi non fosse giustificata l'inerzia del lavoratore nel non rivendicare i suoi diritti nel corso del rapporto.

Con la sentenza del 6 settembre 2022 la Cassazione ha invece rilevato come tale stabilità sia venuta meno a seguito della riduzione delle tutele da parte della legge Fornero (nel 2012) e del Job Act (nel 2015). Di conseguenza, anche in tutti i rapporti di lavoro cui si applicano tali normative, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto.

La causa in Cassazione è stata patrocinata dall'avv. Alberto Piccinini di Legalilavoro Bologna, con gli avv.ti Bruno Cossu e Savina Bomboi.


06.09.22
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